Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli e musei
“I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.”
(D.L. n. 18/2020 “Salva Italia”, art. 28 co.3)