La sospensione generalizzata delle esecuzioni immobiliari è incostituzionale
“Il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1 gennaio al 30 giugno 2021), prevista dell’art. 13, comma 14, del D.L. n. 183 del 2020, come convertito; disposizione, questa, che va quindi dichiarata illegittima per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., con assorbimento di tutti gli altri parametri.”
(Corte Cost. sent. n. 128/2021)